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Incidente con colpa o incidente con ragione

Quando si parla di RCA è fondamentale fare una netta distinzione tra il caso in cui si verifichi un incidente con colpa e il caso in cui si parla invece di incidente con ragione.

Nel primo caso, quello dell’incidente con colpa, si intende un sinistro nel quale l’assicurato ha effettivamente torto. In questo caso la compagnia assicurativa è obbligata a pagare i danni a terzi che siano essi veicoli, persone, beni mobili o immobili. Il conducente, al contrario, non ha diritto a nessun risarcimento così come indicato dall’articolo 129 del codice delle assicurazioni.

Il conducente, però, ha la possibilità di prevedere una particolare garanzia denominata infortuni del conducente, tramite la quale poter ottenere un risarcimento anche in caso di incidente con colpa.

Per quanto riguarda l’incidente con ragione invece bisogna distinguere tra incidenti non gravi e incidenti gravi. Nel caso di incidenti non gravi, ossia se l’incidente non ha causato feriti e non ha coinvolto più di due automezzi, qualora entrambi i veicoli abbiano targa italiana è possibile richiedere il “risarcimento diretto”.

Si tratta di una forma di indennizzo, introdotta dal Decreto Bersani, che permette di inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, con una drastica riduzione dei tempi di risarcimento.

Nel caso invece di incidenti più complessi e gravi bisognerà rivolgersi alla compagnia di controparte.

I massimali

Ma come funziona l’RCA e in che modalità la compagnia assicurativa risarcisce?

Le compagnie assicurative, come detto, prevedono un risarcimento per i veicoli che presentino una regolare copertura assicurativa. Questo risarcimento però avviene tenendo conto di alcuni massimali ben definiti.

I massimali non sono altro che la cifra massima che la compagnia è tenuta a pagare in caso di sinistro. Nel caso in cui l’entità del danno superi questi massimali, la differenza dovrà essere pagata dall’assicurato.

Nello specifico la Legge ha stabilito che per quanto riguarda i danni alle persone il massimale garantito è pari a €6.070.000 mentre per danni alle cose pari a €1.220.000 per singolo sinistro.

C’è da dire però che le compagnie spesso offrono all’assicurato la possibilità di avere massimali maggiori in cambio di un premio naturalmente più alto.

Costi e fattori di influenza

La RCA può avere, come abbiamo potuto comprendere, costi completamente differenti tra un assicurato ed un altro.

Questo perché esistono alcuni fattori che possono influire non poco sul prezzo.

L’aspetto principale è il profilo di rischio che presenta il veicolo da assicurare. Ogni compagnia assicurativa definisce il proprio profilo di rischio e calcola il premio di conseguenza. Naturalmente ad un rischio maggiore per la compagnia corrisponderà un premio più caro per l’assicurato e viceversa.

A questo si aggiungono però anche altri fattori quali ad esempio l’età del contraente, l’ubicazione geografica e soprattutto la storia assicurativa del contraente.

In particolare ad ogni contraente viene assegnata una classe di merito la quale con gli anni può variare. Il meccanismo sul quale si basa è quello legato ai bonus e ai malus determinati dalla quantità di sinistri causati dall’assicurato nel corso degli anni.

In totale le classi di merito sono 18 con la 1° che è quella più economica e l’ultima che è naturalmente quella con il premio più oneroso.

Chi assicura un’auto per la prima volta parte dalla 14°. Alla fine dell’anno, se non si fa alcun sinistro la classe diminuisce mentre, al contrario, se si causano sinistri si può aumentare anche di uno o due livelli.

Grazie alla Legge Bersani è possibile però assicurare, per la prima volta, un veicolo prendendo la classe di merito di uno della stessa tipologia appartenente a se stesso o ad un membro della propria famiglia con il quale si convive stabilmente.

Il sistema legato alla classe di merito garantisce di far pagare meno a coloro che non causano sinistri (e quindi che non causano spese per la compagnia assicurativa) e di più a quelli che, di conseguenza, presentano un profilo di rischio più elevato.

Infortuni del conducente

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Tutela legale

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Furto e incendio

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Kasko

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Garanzie accessorie

Come detto in apertura oltre alla RCA possono essere previste delle garanzie accessorie, non obbligatorie, che tutelano l’automobilista in determinate circostanze.

La garanzia infortuni del conducente, come abbiamo detto, è una particolare garanzia che prevede il risarcimento del conducente indipendentemente dalla sua responsabilità nel sinistro. A questa si può aggiungere anche la polizza furto e incendio la quale, come il termine stesso suggerisce, garantisce al contraente un risarcimento in caso di furto della vettura o in caso di incendio anche se causato da scoppio dell’impianto di alimentazione.

L’ assistenza stradale è un’altra garanzia molto comune. Nello specifico parliamo di una copertura che prevede l’intervento di un carro attrezzi nel caso in cui l’auto presenti un guasto e sia impossibilitata a proseguire.

Consigliamo di verificare all’interno della garanzia se ci siano limitazioni relativamente alla distanza in cui avviene il sinistro rispetto alla propria abitazione.

Spesso le compagnie non intervengono qualora la distanza tra il luogo del guasto e la propria dimora sia inferiore ai 50 km.

La Tutela Legale è invece una sorta di assistenza legale garantita. Questo perché in caso di sinistro si potrebbe aver bisogno di un legale per far valere le proprie ragioni sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

La garanzia cristalli riguarda il risarcimento per la riparazione di parabrezza o lunotto posteriore, mentre esistono delle polizze che permettono di essere coperti nel caso di danni causati da atti vandalici o eventi atmosferici.

Altre garanzie molto interessanti sono la Bonus Protetto tramite la quale ci si assicura di mantenere la propria classe di merito anche in caso di sinistri con colpa e la Rinuncia alla Rivalsa tramite la quale la compagnia assicurativa limiterà o rinuncerà completamente all’azione di rivalsa nei nostri confronti.

È consigliabile sempre sottoscrivere la clausola di Rinuncia alla Rivalsa perché in questo modo evitiamo che la nostra compagnia una volta indennizzato il terzo danneggiato possa chiederci il rimborso delle somme anticipate alla controparte qualora sussistano gravi violazioni del Codice della strada (guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe), oppure il veicolo non sia in regola con la revisione o anche si fosse alla guida con la patente scaduta.

In caso di incidenti gravi, con feriti o morti, è evidente che il rimborso alla propria compagnia delle somme indennizzate potrebbe determinare un vero dissesto finanziario per il bilancio famigliare.

Consigliamo quindi di sottoscrivere sempre questo tipo di garanzia.

Altre due garanzie accessorie molto utilizzate sono la kasko collisione e la kasko completa. Tali garanzie prevedono il risarcimento dei danni al veicolo del conducente colpevole nel sinistro e il risarcimento al veicolo in caso di danni provocati da oggetti fissi come muri o pali.