Assolutamente no! L’importo corretto da pagare è quello indicato sulla polizza assicurativa identificato dalla voce “premio lordo”.
Purtroppo molti intermediari e comparatori online includono delle spese aggiuntive, spesso sotto forma di consulenza, per l’emissione della polizza RC Ðuto.
Tali spese non sono obbligatorie e il premio di polizza include già le commissioni di intermediazione (il guadagno dell’intermediario). Diffida da chi ti chiede importi ulteriori a quelli indicati nella polizza assicurativa.
Secondo le indicazioni della legge Bersani 40/2007 puoi assicurare la tua auto o il tuo veicolo sfruttando la classe migliorativa di un mezzo già assicurato, a patto che vengano rispettati i seguenti requisiti:
Ti ricordiamo che per applicare questa forma di agevolazione non è necessario che il nuovo ed il vecchio veicolo siano assicurati presso la stessa compagnia.
Non è più obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo sul parabrezza. Su richiesta delle autorità va invece esibito il certificato di assicurazione.
Dal 1 settembre 2016 ti ricordiamo che non è più necessario tenere nel proprio veicolo una copia cartacea in originale del certificato di assicurazione in quanto è possibile esibirlo anche su smartphone e tablet senza necessità di doverlo stampare.
Se viaggi all’estero ti consigliamo invece di portarne sempre con te una copia cartacea.
Nel caso di incidente stradale provocato da un veicolo non assicurato devi inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Consap s.p.a. nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, istituito a tutela del danneggiato, interviene inoltre nel caso di incidente provocato da veicolo non identificato (auto pirata), veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario (veicolo rubato), veicolo assicurato presso compagnia posta in liquidazione coatta al momento del sinistro.
Se alla chiusura di un sinistro ti viene riconosciuta la responsabilità principale a tuo carico, al rinnovo dell'assicurazione auto, moto o altri veicoli scatterà l'aumento di due classi di merito.
In alcuni casi puoi evitare lo scatto del malus liquidando direttamente il danno causato. È quindi opportuno contattare, a definizione della pratica, la propria Compagnia assicurativa, che si attiverà per farti conoscere l’ammontare del risarcimento ottenuto dalla tua controparte e per fornirti tutte le informazioni necessarie per rimborsare il sinistro.
Sì, per la contraenza non è vincolante la proprietà del veicolo.
In caso di ulteriore veicolo, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, è possibile assegnare la classe di merito maturata da altro Veicolo già assicurato (con polizza in corso di validità) alle seguenti condizioni:
Nel caso in cui non sussistessero le condizioni sopra riportate, la polizza verrà assegnata alla classe di merito di ingresso (14).
No, il veicolo deve necessariamente essere venduto, posto in conto vendita presso concessionario autorizzato, demolito, distrutto, esportato definitivamente all'estero o essere stato oggetto di furto.
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n.221, che prevede l'abolizione del tacito rinnovo, la copertura assicurativa è ritenuta valida sino al 15° giorno successivo al termine contrattuale indicato in polizza. Di conseguenza, il Cliente, qualora non volesse rinnovare la copertura, non è tenuto a dare alcuna comunicazione preventiva in merito.
La copertura assicurativa ha validità sino al quindicesimo giorno successivo al termine contrattuale indicato in polizza./p>
No, l’assicurato può mantenere la classe CU maturata entro 5 anni dalla scadenza dell'ultimo attestato di rischio conseguito.
Il risarcimento diretto è una particolare procedura prevista dall'articolo 149 del D.lgs. 209/2005 "Codice delle Ðssicurazioni private" che consente all'assicurato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla propria Compagnia di Ðssicurazione. La procedura si applica a seguito di collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (9% di danno biologico), senza coinvolgimento di terzi responsabili.
Si, la procedura di risarcimento diretto è applicabile, non solo per i danni al veicolo, ma anche per i danni alla persona del conducente, purché non superiori al 9% di danno biologico.
La procedura è inoltre applicabile anche se nel sinistro abbiano riportato lesioni i terzi trasportati. Questi ultimi dovranno essere risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale erano a bordo entro il massimale minimo di legge (articolo 141 Codice delle Ðssicurazioni).
La Compagnia deve comunicare al proprio assicurato l'ammontare dell'offerta o i motivi per i quali non intende fare l'offerta, entro i seguenti termini che decorrono dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, completa di tutti gli elementi previsti dalla legge:
30 giorni in presenza di constatazione amichevole debitamente compilata e firmata da entrambi i conducenti coinvolti nell'incidente;
60 giorni in caso di soli danni a cose o al veicolo ed in assenza di constatazione amichevole compilata e firmata da entrambi i conducenti coinvolti nell'incidente;
90 giorni in presenza di lesioni fisiche.
Se la Compagnia di d'assicurazione, successivamente la consegna del contratto, riscontra che i dati riportati in polizza sulla base delle dichiarazioni effettuate dal Contraente al momento del preventivo sono falsi, può impugnare il contratto ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile, e chiedere l'annullamento dello stesso, con conseguente inefficacia della copertura assicurativa.
Pertanto è fondamentale indicare il reale stato delle cose in fase di stipulazione di polizza, nonché controllare attentamente i dati riportati nel preventivo, chiedendone la rettifica qualora sia necessario, prima di effettuare il pagamento del premio.
No, non è possibile. Le polizze possono essere disdette solo alla scadenza annuale, perché anche i contratti con frazionamento hanno una durata annuale.